…ma CHI deve nominare il DPO/RDP?

Oltre a quanto previsto dalla normativa:

il Garante ha specificato che:

“Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle “utilities” (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento”.

 

Facsimile per la comunicazione dei contatti del DPO al Garante

Il Garante ha messo a disposizione un modello per indicare i dati che saranno richiesti dalla procedura on-line per la comunicazione dei contatti dei DPO al Garante stesso.

Di seguito il link per scaricarlo:

Comunicazione dei dati di contatto del RPD – Facsimile

La procedura sarà on-line!!! NON usare il documento, che serve solo come traccia per la raccolta delle informazioni necessarie.

 

 

Designazione di un unico DPO/RDP per più organismi / enti

L’Art. 37 paragrafo 2 consente ad un gruppo imprenditoriale di nominare un unico DPO / RDP a condizione che quest’ultimo sia “facilmente raggiungibile da ciascun stabilimento”.

Il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del DPO/RPD in quanto punto di contatto per gli interessati, l’Autorità di controllo ed i soggetti interni all’organismo / ente.