Designazione di un unico DPO/RDP per più organismi / enti

L’Art. 37 paragrafo 2 consente ad un gruppo imprenditoriale di nominare un unico DPO / RDP a condizione che quest’ultimo sia “facilmente raggiungibile da ciascun stabilimento”.

Il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del DPO/RPD in quanto punto di contatto per gli interessati, l’Autorità di controllo ed i soggetti interni all’organismo / ente.

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